La Circolare INPS 29 settembre 2022, n. 106 chiarisce tutti gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria da presentare in caso di maternità delle lavoratrici, precisando che l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità.
La documentazione sanitaria di cui agli articoli 16, comma 1.1, e 20 del decreto legislativo n. 151/2001, non deve più essere presentata all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro e/o committenti.
Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
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